Istituzione degli Sportelli di Assistenza Familiare e attivazione Bonus Assistenti Familiari in attuazione alla l.r. 15/2015 e di cui alle DGR n. 914/2018, DGR n. 3927/2020, DGR n. 5756/2021

SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI e REGISTRO TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

 

L’Ambito Distrettuale di Cittiglio ha promosso sul territorio l’attivazione di un servizio di sportello per l’assistenza familiare e per la tenuta di registri degli assistenti familiari, i cui dati sono indicati nella seguente tabella, al fine di garantire alle famiglie un supporto alla ricerca di personale idoneo e nel contempo la possibilità di collocazione lavorativa di soggetti qualificati all’assistenza.

 

Sportello InformativoUbicazioneEnte Gestore dello sportelloContatti sportello informativoGiorni e orari di apertura al pubblico
Sportello Incontra Lavoro Domestico presso Circolo ACLIVia F. Corridoni 4 – GaviratePatronato ACLItel. 0332286838

mail incontralavorodomestico@aclivarese.it

si riceve solo su appuntamento nei seguenti giorni:

mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

 

L’art. 7 della l.r. 15/2015 così come modificato dall’art.31 comma 1, lettera a) della l.r. 18/2020, stabilisce che possono iscriversi ai registri territoriali degli Assistenti familiari le persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, e in possesso alternativamente:

  1. titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti nell’Unione europea;
  2. attestati di competenza di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2015;
  3. esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, certificate da regolare contratto di lavoro.

 

Gli assistenti familiari che si iscrivono nei registri devono altresì avere conoscenza di economia domestica e della lingua italiana.

 

Possono quindi iscriversi al registro territoriale degli Assistenti familiari, tutte le persone, italiane e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • compimento del 18° anno d’età;
  • certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;
  • titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;
  • per i cittadini stranieri: aver conseguito in Italia il diploma di scuola secondaria di primo grado oppure autodichiarazione che attesta un livello di conoscenza della lingua italiana adeguato alle mansioni da svolgere in qualità di Assistente Familiare;
  • autocertificazione circa l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
  • essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
  1. titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera;
  2. attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore;
  3. attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) e Operatore Socio-Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;
  4. attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19;
  5. avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ecc).

 

È onere dell’Assistente familiare iscritto comunicare tempestivamente lo stato di non disponibilità quando ricorrano le seguenti casistiche:

  • già occupato;
  • malattia (es. ricovero ospedaliero, cure riabilitative, ecc);
  • maternità/paternità;
  • problematiche familiari.

 

È cura dell’Assistente familiare comunicare allo Sportello il venir meno delle condizioni sopra elencate, al fine dell’aggiornamento del Registro.

 

BONUS ASSISTENTI FAMILIARI

 

Il destinatario della misura Assistenti Familiari è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore. La persona assistita, inoltre, può essere rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare.

 

Beneficiari

 

Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere:

  • la persona assistita: in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’ISEE di riferimento è il proprio. Oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (ISEE di riferimento è quello della persona assistita);
  • un familiare anche non convivente: in questo caso l’ISEE di riferimento è quello del familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore;
  • un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare: in questo caso l’ISEE di riferimento è quello della persona assistita.

 

Requisiti di ammissione al beneficio

 

I requisiti di accesso che sono riferiti all’intestatario del contratto sono:

  • ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00:
  • ISEE < = 25.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.400,00 €;
  • ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.000,00 €;
  • Contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art.7 della l.r. 15/2015 per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura;
  • Residenza in Lombardia da almeno 5 (cinque) anni.

 

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

 

Il contributo concesso non potrà superare l’importo massimo previsto dal bando per fascia ISEE. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse.

 

Qualora il contratto sia stato sottoscritto con un Ente del Settore:

  • il richiedente rimane la persona assistita o un familiare, non obbligatoriamente convivente, o l’amministratore di sostegno/tutore a seconda di chi ha sottoscritto il contratto;
  • l’ISEE deve far riferimento alla persona assistita o ad un familiare dell’assistito, nel caso in cui il contratto sia stato da loro sottoscritto, oppure alla persona assistita se la domanda viene effettuata da un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare;
  • in fase di presentazione della domanda dovrà essere allegata oltre al contratto, la lettera di incarico dell’Ente di settore presso la persona assistita, per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura dalla quale si evince che la persona incaricata presta servizio presso l’assistito.

 

Si precisa che è prevista la compatibilità con le misure B1 e B2.

L’incompatibilità con le misure B1 e B2 è stata eliminata a partire dall’ultimo provvedimento relativo ai Fondi FNA 2021 esercizio 2022. Pertanto, rispetto al Bonus Assistenti Familiari, potranno essere accettate solo le domande relative alla DGR n. 5791/2021. Si evidenzia che la compatibilità della misura B2 con il Bonus Assistenti Familiari è effettiva a partire dal nuovo avviso pubblicato ai sensi della DGR n. 5791/2021.

 

Spese ammissibili

Trattandosi di contributo a rimborso delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, sono considerate ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e quietanzate relative al contratto presentato, a valere per un massimo di 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Per contratti inferiori all’anno, sono considerati ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di presentazione della domanda.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Le domande devono essere presentate dai richiedenti (intestatario del contratto con l’assistente familiare) obbligatoriamente in forma telematica su Bandi online, pena la non ammissibilità, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it

 

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi online attraverso:

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

oppure

  • CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN

oppure

  • CIE Carta di Identità Elettronica.

 

Il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare alla domanda la seguente documentazione, anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

  • copia del contratto di lavoro sottoscritto con l’Assistente familiare in corso di validità; in alternativa “Denuncia rapporto di lavoro domestico” inviata all’INPS;
  • giustificativi delle spese effettivamente sostenute, quietanze di avvenuto pagamento e/o estratti conto bancari da cui risultano i pagamenti riguardanti il contratto presentato (tutti da caricare a sistema);

 

Oltre a quanto sopra, se del caso, dovrà allegare anche:

  • copia dell’atto di nomina dell’amministratore di sostegno/tutore (nel caso di presentazione della domanda da parte dell’amministratore di sostegno/tutore a nome e per conto della persona assistita);
  • lettera di incarico presso la persona assistita se il datore di lavoro è un Ente di Settore, in tal caso andranno allegate per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura tutte le lettere di incarico relative al periodo di rendicontazione. Qualora, il datore di lavoro sia un Ente di Settore la domanda può essere presentata, dalla persona assistita, da un suo familiare o dall’amministratore di sostegno/tutore;
  • Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali della persona assistita che dovrà essere allegata nel caso in cui la domanda venga presentata da un familiare, titolare del contratto, che non sia amministratore di sostegno/tutore dell’assistito.

 

Informazioni

 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all’indirizzo Assistentifam@regione.lombardia.it oppure al numero: 02.67658441.

 

 

In calce a questa pagina web è scaricabile l’avviso pubblico

Allegati


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