Manifestazioni, spettacoli, sagre: modelli e informazioni
Le manifestazioni temporanee, per quanto di brevissima durata, sono eventi anche molto “complessi” e la complessità dipende da come l’organizzatore e i partecipanti intendono sviluppare l’evento.
E’ importante sapere che temporaneità non significa costi minori per chi organizza o partecipa, perché anche per un giorno solo non si possono trascurare le regole di sicurezza e di incolumità pubblica, di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispetto per la quiete pubblica.
Di seguito le indicazioni per la presentazione di Scia o Domanda (*) per manifestazioni temporanee, con o senza la convocazione della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico spettacolo, nel rispetto dei principi di safety & security, nonchè la normativa di riferimento.
In linea generale gli organizzatori di manifestazioni, eventi ed iniziative , dovranno assicurare il rispetto delle seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
- verificare la capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva, ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle Forze di Polizia;
- predisporre percorsi separati di accesso all'area di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi;
formulare piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata; - suddividere in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
- predisporre piano di impiego di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
- individuare spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- individuare spazi di servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
- prevedere, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, un'adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
- assicurare la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
- qualsiasi manifestazione, evento e/o iniziativa che non rispetti i precitati requisiti imprescindibili di sicurezza non potrà in alcun modo essere autorizzata.
Gli allegati obbligatori sono:
- relazione di safety e security comprendente anche il rischio Covid e quindi le precauzioni adottate in linea con il dpcm e l'ordinanza Regionale
- la contestuale richiesta di autorizzazioni preordinate eventuali (occupazione suolo pubblico , deroga rumore...)
- planimetria
- scheda areu, compilabile sul sito https://games.areu.lombardia.it/
- programma
(*) Art. 38-bis della legge di semplificazione 120/2020- “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo”: per la realizzazione di spettacoli dal vivo inerenti teatro, musica, danza e musical, svolti dalle 8 alle 23 con massimo 1.000 partecipanti, si prevede (in via sperimentale fino al 31/12/2021) la presentazione, da parte dell'interessato al SUAP, della SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo, con relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo alle regole tecniche ministeriali. Si segnala che gli spettacoli dal vivo, oltre alla musica, alla danza e al teatro, includono anche i circhi e gli spettacoli viaggianti. La disposizione in esame riproduce in gran parte la disciplina generale della SCIA, ma individua alcune caratteristiche specifiche della SCIA riferita alla realizzazione degli spettacoli dal vivo, senza rinviare, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina di cui alla L. 241/1990. Come previsto dall'art. 19 della legge 41/1990, l'attività oggetto della SCIA può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. NB - l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la presentazione della SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.