Nuove modalità telematiche per il rilascio del CIN

La Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) è ufficialmente operativa dopo il completamento del processo di connessione delle Regioni italiane, avvenuto nel corso dell’estate. A partire da oggi, gestori di bed and breakfast, case vacanza, alberghi e strutture destinate all’affitto breve o turistico dovranno richiedere e mostrare il CIN (Codice Identificativo Nazionale), obbligatorio sia online che all’interno della struttura, ossia, un codice identificativo nazionale che certifica la conformità delle strutture turistiche e ricettive alle nuove normative, previste dal DL 145/2023. 

Questo obbligo riguarda tutte le unità immobiliari concesse in locazione breve o turistica, nonché le strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Le piattaforme di intermediazione e i portali telematici dovranno anch’essi assicurarsi che il CIN sia esposto negli annunci pubblicati.

Tale richiesta non dovrà essere fatta al SUAP di Comunità Montana Valli del Verbano che in alcun modo potrà accettare la pratica.

Ricordiamo che per l’ottenimento del CIN è obbligatorio il possesso del CIR (Codice identificativo regionale). 

Come ottenere il CIN

Una volta in possesso del CIR, per ottenere il CIN bisogna accedere con credenziali SPID o CIE  al portale BDSR (Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive https://auth-bdsr.ministeroturismo.gov.it/realms/bdsr-public/protocol/openid-connect/auth?client_id=bdsr-public-cli&redirect_uri=https%3A%2F%2Fbdsr.ministeroturismo.gov.it%2F&state=c0a38f92-8331-432f-bfcf-3846bdb950e8&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=1d4e6d9b-3f40-4b64-ae58-db621e164ca4&code_challenge=53qQ2ayQm1g_OtZQNxN_xDVDLCnCedguZ8317IfITMA&code_challenge_method=S256), pienamente in funzione dal 1° settembre 2024 e gestito dal Ministero del Turismo.

L’infrastruttura telematica contiene già i dati delle strutture precedentemente in attività, grazie all’interoperabilità con i portali delle singole Regioni, le quali hanno provveduto ad allineare le proprie strutture a quella nazionale.

Ad assegnare il CIN è il Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata su richiesta del locatore, in relazione ad immobili destinati ad attività turistico-ricettiva e agli affitti brevi. Ricordiamo che vengono considerati “affitti brevi” le locazioni per periodi fino a 30 giorni. A tal fine, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare. Gli attuali CIR regionali dovranno essere convertiti in CIN nazionali.

Il CIN dovrà essere richiesto esclusivamente sul portale del ministero: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Come inserire strutture mancanti

Nella sezione dedicata (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ricerca-cin ) L’utente troverà quindi un elenco di strutture già associate al proprio codice fiscale. Per ciascuna si può cliccare sul pulsante “Dettaglio scheda”, che consente di compilare eventuali dati mancanti e richiedere il CIN.

Sul portale della BDSR è disponibile anche un manuale utente con le indicazioni pratiche per effettuare l’accesso, compilare i dati ed eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rilascio del CIN.

Nel caso in cui l’utente non trovi la propria unità immobiliare già preinserita, può cliccare su “Segnala Struttura mancante” in fondo alla pagina “Le Mie Strutture”: dovrà compilare un form con i dati della struttura da inoltrare ad un operatore della Regione di appartenenza, che effettuerà le verifiche del caso e invierà una notifica con l’esito della segnalazione.

Se entro 30 giorni la Regione non avrà provveduto a chiudere la segnalazione, l’utente potrà ricevere un CIN in stato “non verificato”. A seguito delle verifiche da parte della Regione il CIN potrà poi essere “Verificato” oppure “Revocato”.

Scadenze per l’ottenimento del CIN

I gestori delle strutture ricettive, incluse le case vacanza e gli affitti brevi, dovranno richiedere il CIN entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso ufficiale sulla BDSR, attesa per il 1° settembre 2024. Per coloro che hanno già un Codice Identificativo Regionale (CIR), il termine sarà prorogato di ulteriori 60 giorni, portando la scadenza complessiva a 120 giorni.

Requisiti per l’ottenimento del CIN

Oltre alla richiesta del CIN, gli immobili destinati ad affitti brevi devono rispettare specifiche normative di sicurezza, inclusa l’installazione di rilevatori di gas e monossido di carbonio, e la presenza di estintori portatili.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti, il Ministero del Turismo ha pubblicato una serie di FAQ  (https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/ ) sul proprio sito ufficiale, insieme a un cronoprogramma delle scadenze.

Regole per l’esposizione del CIN

Una volta ottenuto, il CIN dovrà essere esposto in modo visibile all’esterno dell’immobile e obbligatoriamente riportato in tutti gli annunci pubblicitari delle strutture, sia online che offline. Questo è un passo cruciale per garantire la tracciabilità delle transazioni e contrastare le attività illecite nel settore.

Le sanzioni

Le sanzioni previste in caso di violazioni vengono applicate a partire dal 2 novembre 2024:

  • affitto senza CIN: sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro, a seconda dell’ampiezza dell’immobile;
  • mancata esposizione del CIN: da 500 a 5mila euro;
  • irregolarità di sicurezza: da 600 a 6mila euro per ogni violazione accertata;
  • attività imprenditoriale senza SCIA: da 2mila a 10mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Ribadiamo che in nessun modo lo sportello SUAP di Comunità Montana Valli del Verbano potrà evadere le pratiche di richiesta del CIN.


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