Richiesta di Accesso Civico Generalizzato

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’istanza può essere inoltrata alternativamente:
      • - all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni
      • - al Responsabile della Trasparenza
Le modalità di presentazione sono:
      • - a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
      • - per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
      • - sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
      • - trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
      • - sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.
Le istanze devono contenere l’indicazione del Codice Fiscale del richiedente per permettere la verifica del possesso del domicilio digitale, ai sensi di quanto previsto dalla nota prot. n. 150 del 13/06/2023 dell’Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero dell’Interno.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici dell’Ente per esprimersi.
Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell’Ente di approvazione dell’accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, entro 30 giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.
In alternativa avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Trasparenza è possibile proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010 entro 30 giorni o, in alternativa, al Difensore Civico Regionale.

 

Nei link il Modulo per la Richiesta di accesso civico generalizzato e il Modulo di richiesta di riesame accesso civico generalizzato alla Comunità Montana Valli del Verbano.


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