In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”. In base inoltre all’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno vengono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, anche per fiere, sagre ed eventi.
Discoteche e sale da ballo riaprono solo per la parte bar e ristorante, ma senza la possibilità di ballare, attività che continua ad essere vietata.
Le manifestazioni temporanee, per quanto di brevissima durata, sono eventi anche molto “complessi” e la complessità dipende da come l’organizzatore e i partecipanti intendono sviluppare l’evento.
E’ importante sapere che temporaneità non significa costi minori per chi organizza o partecipa, perché anche per un giorno solo non si possono trascurare le regole di sicurezza e di incolumità pubblica, di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispetto per la quiete pubblica.
La somministrazione temporanea di alimenti e bevande è possibile solo in presenza di sagra, fiera, manifestazione tradizionale culturale, religiosa e all’aperto o all’interno di area pubblica/privata per un periodo non superiore a quello di svolgimento della manifestazione come previsto dall’art. 41 del D.L. n. 5/2012 e solo in tali casi è derogato il possesso di requisiti professionali.
La DGR 5519 del 2 agosto 2016 indica ai Comuni gli adempimenti previsti dagli artt. 18bis e 18ter della LR 6/2010 per la programmazione annuale delle fiere e delle sagre mediante l’applicativo regionale “S&FeM” (all’interno della piattaforma Procedimenti www.procedimenti.servizirl.it)
Di seguito le indicazioni per la presentazione di Scia (*) per manifestazioni temporanee, con o senza la convocazione della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico spettacolo, nel rispetto dei principi di safety & security, nonchè la normativa di riferimento.
La pratica deve essere presentata almeno tre giorni lavorativi prima dell’evento, mediante il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it selezionando la procedura “spettacoli e trattenimenti pubblici nell’ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche/SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento”.
In linea generale gli organizzatori di manifestazioni, eventi ed iniziative , dovranno assicurare il rispetto delle seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
- verificare la capienza delle aree di svolgimento dell’evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva, ai varchi di ingresso fino all’esaurimento della capacità ricettiva dell’area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l’ausilio delle Forze di Polizia;
- predisporre percorsi separati di accesso all’area di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi;
formulare piani di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata; - suddividere in settori dell’area di affollamento, in relazione all’estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all’interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
- predisporre piano di impiego di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
- individuare spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- individuare spazi di servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell’evento o alla presenza del pubblico;
- prevedere, a cura della componente dell’emergenza ed urgenza sanitaria, un’adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
- assicurare la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell’organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
- i protocolli Covid.
Gli allegati obbligatori sono:
- relazione di safety e security comprendente anche il rischio Covid e quindi le precauzioni adottate nel rispetto delle linee guida in dats 28 maggio e qui allegate
- la contestuale richiesta di autorizzazioni preordinate eventuali (occupazione suolo pubblico , deroga rumore…)
- planimetria
- scheda areu, compilabile sul sito https://games.areu.lombardia.it/
- programma
- nulla osta del Sindaco ai sensi degli artt. 13 e 32 della legge n. 833 del 1978, sino al 31dicembre 2021, termine dello Stato di Emergenza.
Manifestazioni sportive
Il Dipartimento dello Sport del Governo ha riepilogato le nuove modalità del decreto-legge 111/2021 per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive. Nello specifico:
- la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all’aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- dalla data di entrata in vigore del decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive in zona bianca, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento della capienza massima;
- in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate all’aperto non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
News:
Dal 6 agosto 2021 il Green Pass entra in vigore l’obbligo di utilizzo e verifica del green pass per poter svolgere o accedere alle seguenti attività :
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
(*) Art. 38-bis della legge di semplificazione 120/2020- “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo”: per la realizzazione di spettacoli dal vivo inerenti teatro, musica, danza e musical, svolti dalle 8 alle 23 con massimo 1.000 partecipanti, si prevede (in via sperimentale fino al 31/12/2021) la presentazione, da parte dell’interessato al SUAP, della SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario dello spettacolo, con relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo alle regole tecniche ministeriali. Si segnala che gli spettacoli dal vivo, oltre alla musica, alla danza e al teatro, includono anche i circhi e gli spettacoli viaggianti. La disposizione in esame riproduce in gran parte la disciplina generale della SCIA, ma individua alcune caratteristiche specifiche della SCIA riferita alla realizzazione degli spettacoli dal vivo, senza rinviare, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina di cui alla L. 241/1990. Come previsto dall’art. 19 della legge 41/1990, l’attività oggetto della SCIA può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. NB – l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la presentazione della SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.