Con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 è stato approvato il nuovo Codice della protezione civile, che, tra l’altro, ha abrogato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilendo che tutti i riferimenti a tale legge e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, devono intendersi riferiti al nuovo codice e ai corrispondenti articoli.
I Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile, oggi “Piani di Protezione Civile” Art. 18 D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 Codice della protezione civile) sono un’attività di prevenzione non strutturale di protezione civile.
II Piano di protezione è lo strumento trasversale che attraversa tutti i diversi livelli di pianficazione pur non appartenendo intrinsecamente a nessuno di questi. Costituisce invece l’unico strumento che effettua un’analisi dettagliata volta a definire il grado di rischio a livello comunale.
In tal senso, il Piano di Protezione Civile integra i contenuti d’altri strumenti di Pianificazione territoriale e rappresenta un utile supporto per:
- la realizzazione di Piani di delocalizzazione e riurbanizzazione di aree sottoposte ad elevato rischio ovvero di quelle strutture ad elevata vulnerabilità per le quali non risultano attuabili altre tipologie di intervento;
- la definizione di norme e vincoli nell’ambito dello sviluppo ed adeguamento dei Piani di Governo del Territorio;
- l’individuazione a scala comunale, ove il Piano di Bacino non risulti operante, ovvero dove questo non fornisce adeguato dettaglio, d’interventi strutturali da inserire nel contesto dei Programmi d’intervento Regionali e Provinciali.